Assemblea Regionale Siciliana Votato il Piano Casa
Caricato da isolapulita. – Guarda gli ultimi video.
L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il piano casa
Il piano casa è stato approvato in via definitiva dall’Assemblea regionale siciliana, nella seduta pomeridiana di martedì 9 marzo 2010, con 54 voti favorevoli, 9 contrari e 12 astenuti.
Il voto conclusivo si è avuto alla fine di un ampio dibattito nel corso del quale sono intervenuti 20 parlamentari di tutti i gruppi e ai quali ha replicato, a nome del governo regionale, l’assessore alle infrastrutture e mobilità Luigi Gentile.
Alla presidenza di Sala d’Ercole si sono avvicendati il presidente Francesco Cascio e i vicepresidenti Santi Formica e Camillo Oddo.
Il seguito dell’esame d’Aula del disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è stato rinviato, così come aveva proposto il presidente Cascio, a mercoledì 10 marzo per consentire al governo e alla commissione per il territorio e l’ambiente, presieduta da Fabio Mancuso, una più approfondita valutazione degli oltre 300 emendamenti.
L’Assemblea ha pure concluso la discussione generale del disegno di legge sull’ordinamento della professione di maestro di sci votando anche, dopo l’intervento dell’assessore al turismo Nino Strano, il passaggio all’esame dei singoli articoli del provvedimento.
La seduta è stata quindi aggiornata a mercoledì 10 marzo con all’ordine del giorno anche l’esame del bilancio di previsione della regione per il 2010, quello per il triennio 2010-2012 e le disposizioni programmatiche e correttive per l’esercizio finanziario in corso.
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Norme per il sostegno
dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio» (459-386-209-394-404/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge “Norme
per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio” (nn. 459-386-209-
394-404/A).
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante
rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l’esito della votazione per scrutinio nominale:
Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . 38
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
(L’Assemblea approva)
BUZZANCA. Dichiaro di essermi astenuto dalla votazione.
PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=221&icaQuery=%2815.LEGISL+E+2009.IDEDDL+E+%28459%29.NUMDDL%29
Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
I T E R Attuale 09 mar 2010 Approvato dall’Assemblea Seduta n. 150 AULA
Storico03 set 2009 Assegnato per esame Commissione QUARTA
15 set 2009 Annunziato Seduta n. 109 AULA
15 set 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 109 AULA
16 set 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 60 0400 Commissione QUARTA
16 set 2009 Abbinamento con ddl 386; ddl 209; ddl 394; ddl 404; – VEDI ddl 459 Seduta
n. 60 0400 Commissione QUARTA
29 set 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 63 0400 Commissione QUARTA (AUDIZIONI)
30 set 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 65 0400 Commissione QUARTA (AUDIZIONI)
07 ott 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 67 0400 Commissione QUARTA
27 ott 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 71 0400 Commissione QUARTA
04 nov 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 74 0400 Commissione QUARTA
11 nov 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 76 0400 Commissione QUARTA
15 dic 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 80 0400 Commissione QUARTA
16 dic 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 81 0400 Commissione QUARTA
13 gen 2010 Esaminato in commissione Seduta n. 82 0400 Commissione QUARTA
21 gen 2010 Esaminato in commissione Seduta n. 85 0400 Commissione QUARTA
21 gen 2010 Richiesto parere Comitato qualità legislazione Seduta n. 85 0400 Commissione
QUARTA
21 gen 2010 Esitato per Aula Seduta n. 85 0400 Commissione QUARTA
26 gen 2010 Parere espresso Comitato qualità legislazione Seduta n. 37 1600 Comitato
per la qualità della legislazione
02 feb 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 137 AULA
10 feb 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 140 AULA
23 feb 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 144 AULA
24 feb 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 145 AULA
25 feb 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 146 AULA
02 mar 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 147 AULA
03 mar 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 148 AULA
09 mar 2010 Esaminato in Aula Seduta n. 150 AULA
LEGGE 23 marzo 2010, n. 6.
Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La Regione, in attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, mediante l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.
Art. 2.
Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6. L’ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.
2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l’intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.
3. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
4. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
5. L’ ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.
6. L’ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.
7. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell’intero edificio ed all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.
Art. 3.
Interventi per favorire il rinnovamento
del patrimonio edilizio esistente
1. Per la finalità di cui all’articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6.
2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all’interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.
3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.
4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
5. Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area di sedime diversa, all’interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.
6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d’uso autorizzabili dai comuni.
7. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3. Art. 4.
Oneri concessori
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e per quelle che abbiano una o più persone a carico con disabilità riconosciuta dagli organismi preposti, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 50 per cento.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, gli oneri concessori sono ridotti del 50 per cento.
3. La realizzazione di interventi di cui all’articolo 3 relativi a edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio, dà diritto ad un’ulteriore riduzione degli oneri concessori del 50 per cento.
4. I comuni istituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione introitati in attuazione della presente legge.
5. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 4 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all’eliminazione di superfetazioni. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nel capitolo di cui al comma 4, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma. Art. 5.
Elenchi
1. I comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.
2. I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti fissati dalla presente legge, hanno l’obbligo di effettuare e documentare con apposita relazione annuale da inviare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, entro il termine perentorio del mese di febbraio, almeno il venti per cento di controllo a campione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Il controllo a campione deve effettuarsi perentoriamente ogni semestre.
3. Nei casi di omissione da parte dei comuni, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta il quale seleziona i casi da sottoporre a verifica e controllo a campione.
4. La mancata o omessa vigilanza costituisce, per il dirigente preposto, l’elemento negativo di giudizio in sede di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi.
5. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, con proprio atto deliberativo, allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.
6. Gli interventi possono essere autorizzati una sola
volta sul medesimo immobile.
Art. 6.
Semplificazione e snellimento delle procedure
1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall’articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza.
3. L’istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale. Art. 7.
Misure di prevenzione sismica
1. L’adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell’ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente. Art. 8.
Misure compensative per favorire
la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi
1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.
3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:
a) l’altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con l’esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;
b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzato siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;
c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l’atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell’area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l’obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzato come da progetto. L’atto d’obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;
d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l’acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse per fatto e colpa dell’istante. E’ in ogni caso vietato l’utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.
4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Art. 9.
Norme in materia di rendimento energetico degli edifici
1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.
2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da esporre con apposita targa all’esterno dell’edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.
3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all’esterno dell’edificio e alla documentazione a corredo.
4. I comuni istituiscono un registro contenente l’elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una conferenza di servizi al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l’esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.
Art. 10.
Ampliamento, demolizione e ricostruzione
di edifici adibiti ad uso diverso dall’abitazione
1. Ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d’uso non residenziale, sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10 per cento qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate ‘D’ dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.
4. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti. Art. 11.
Ambito di applicazione
1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:
a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell’arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
b) le zone interne alle aree ‘A’ e ‘B’ dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone ‘D’ dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell’ente competente;
c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;
d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall’articolo 8;
e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;
h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui all’articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell’istanza;
j) le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici. Art. 12.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 marzo 2010.
LOMBARDO
Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità GENTILE
Assessore regionale per il territorio e l’ambiente DI MAURO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 2, comma 4:
L’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante:
“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” così dispone:
«Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell’articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell’articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria quando l’opera eseguita in assenza della concessione o l’autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L’autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni».
Note all’art. 6, comma 1:
- · L’articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”, così dispone:
«Concessione. – Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l’esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili. Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l’uso del bene in relazione alla concessione richiesta. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata. L’atto di concessione, nonché l’atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall’art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell’amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso.
[abrogato]
Fatti salvi i casi previsti dall’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all’art. 7 della stessa legge per l’edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. Per ultimazione dell’opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l’abitabilità o agibilità. È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari».
· L’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così dispone:
«Interventi subordinati a denuncia di inizio attività. – (decretolegge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss., e 149).
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’àmbito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37».
Nota all’art. 8, comma 4:
L’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante:
“Provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”, così dispone:
«Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie. – 1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’interessato.
2. L’ufficio comunale competente, all’atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall’ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.
3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.
4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni. Qualora la Commissione edilizia non dovesse rendere il parere nei termini di cui al comma 3, il sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.
5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.
6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.
7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell’inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.
8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l’esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all’annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
9. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai termini per il rilascio della concessione edilizia.
10. È abrogato l’articolo 38 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71».
Note all’art. 9, comma 1:
· Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 reca: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
· Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 reca “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 2009, n. 158.
Nota all’art. 9, comma 2:
Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 reca “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati”, ed è pubblicato nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 agosto 1942, n. 203.
Note all’art. 10, comma 2:
· Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 aprile 1968, n. 97. La legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 reca: “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia”, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 gennaio 1984, n. 1.
Nota all’art. 11, comma 2, lett. f):
Per l’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 vedi nota all’art. 2, comma 4.
Nota all’art. 11, comma 2, lett. h):
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota all’art. 11, comma 2, lett. i):
L’articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante:
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, così dispone:
«Piano stralcio di bacino. – 1. In attesa della emanazione di un’organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, alla legge 13 luglio 1999, n. 226, e alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l’assetto idrogeologico, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sono individuati i bacini ai quali è data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti per la pubblicazione all’albo pretorio. Gli atti rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. Chiunque può presentare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, alle province ed ai comuni territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.
2. Nei successivi trenta giorni l’Assessore per il territorio e l’ambiente convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. Alla Conferenza partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La Conferenza programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell’articolo 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica».
Nota all’art. 11, comma 2, lett. j):
Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, vedi nota all’art. 10, comma 2.
Nota all’art. 11, comma 2, lett. k):
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001 reca:
“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2001, n. 138, S.O.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 459
«Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell’Assessore per i lavori pubblici (Beninati) il 20 agosto 2009.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 3 settembre 2009.
D.D.L. n. 386
«Norme di semplificazione e agevolazione dell’attività edilizia». Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Mancuso, Leontini, Adamo, Caronia, Caputo, Buzzanca, Beninati, D’Asero, Pogliese, Torregrossa, Leanza E., Bosco, Limoli, Campagna, Corona, Scammacca, Vinciullo, Aricò, Marinese, Falcone il 19 marzo 2009. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 23 marzo 2009.
D.D.L. n. 209
«Norme per la promozione dello sviluppo energetico sostenibile attraverso l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili ed il contenimento degli sprechi idrici negli edifici pubblici e privati».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Laccoto il 17 settembre 2008.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 16 dicembre 2008.
D.D.L. n. 394
«Norme per diminuire gli sprechi energetici e idrici negli edifici, svilupparne un uso razionale ed efficiente e favorire l’impiego di energia solare termica».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Faraone il 25 marzo 2009.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 26 marzo 2009.
D.D.L. n. 404
«Norme per la sicurezza del patrimonio edilizio nel territorio regionale e istituzione del fascicolo del fabbricato».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo l’8 aprile 2009.
Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 4 maggio 2009.
Abbinati nella seduta n. 60 del 16 settembre 2009.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 60 del 16 settembre 2009; n. 63 del 29 settembre; n. 65 del 30 settembre; n. 67 del 7 ottobre; n. 71 del 27 ottobre; n. 74 del 4 novembre; n. 76 dell’11 novembre; n. 80 del 15 dicembre; n. 81 del 16 dicembre; n. 82 del 13 gennaio 2010 e n. 85 del 21 gennaio 2010.
Deliberato l’invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 85 del 21 gennaio 2010. Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 37 del 26 gennaio 2010.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 85 del 21 gennaio 2010.
Relatore: Caronia.
Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 137 del 2 febbraio, n. 140 del 10 febbraio, n. 144 del 23 febbraio, n. 145 del 24 febbraio, n. 146 del 25 febbraio, n. 147 del 2 marzo, n. 148 del 3 marzo e n. 150 del 9 marzo 2010.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 150 del 9 marzo 2010.
(2010.11.764)048
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g10-14/g10-14.pdf
*La resa alla povertà degli amministratori di Isola delle Femmine
*48 ‘o muorto ca parla … nel cimitero di Isola delle Femmine *Sentenza 2010 Verande
*Verande Sentenze
*Ho paura, ma vado avanti
*Un letto a tre piazze
*Isola delle Femmine I politici come la munnezza si riciclano
*Pino Ciampolillo intervista il “Sindaco Prof Gaspare Portobello
*Il Sindaco Portobello mena per il naso i Cittadini di Isola delle Femmine
*ABusivismo edilizio Pino Ciampolillo Perseguite il nano malefico
*ABBBBBUSIVISMO Edilizio Ordinanza 75 Callea moglie del Sindaco Portobello
*Edilizia dossier abusi edilizi con sentenze e circolari
*Ho paura ma vado avanti
*CIRCOLARE n° 96151 dell’11-11-09 Tutela Paesaggistica
*Circolare BBCCAA 117839 Terrazze 1.12.06
*SANATORIA Decreto AA BB CC (sblocca istanze)
*ABUSIVISMO EDILIZIO Ordinanza 70 RISO ROSARIO
*“Spazi Chiusi” dell’arch D’Arpa
*“Spazi Chiusi” dell’arch D’arpa circolare 53969 09/03
*Architetto D’Arpa Sandro conferimento della Posizione organizzativa del 3° Settore Tecnico
*ABUSIVISMO edilizio Virga Anna ordinanza 72
*Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori
*ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino
*Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine
*Legge 24 novembre 2003, n. 326
*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
*L.R. 4/03 articolo 20 circolare
*L.R. 4/03 articolo 20 sentenza
*ARTICOLO 9 L.R. 37/85
*CIRCOLARE 5/3/04 n 2 L.R.4/03
*Paesaggio, novità per l’autorizzazione a costruire
*Sentenza veranda isola delle femmine
*Sentenza Tettoia
*Autorizzazione paesaggistica: ok sull’iter semplificato
*Per una tettoia basta la Dia
*Tettoie Sentenza
*Tar Campania, Napoli, Sez. II – 2 dicembre 2009, n. 8320
*Isola Abusivismo edilizio
*Ordinanza n 57 13 ottobre 2009 vincoli urbanistici
*Monitoraggio abusivismo edilizio
*Art 10 legge 47/85 Opere Precarie
*Art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Opere precarie
*Le norme sulla VAS nei PRG
*norma transitoria sulla VAS
*Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
*Le norme sulla VAS nei PRG
*Lettera all’Assessore
*D.Lgs. 4/2008 correttivo al D.Lgs. 152/2006
*P.R.G. V.I.A. Decreto Legislativo 4/2008 Emendamento Sanatoria
*Disegno di Legge sulla VAS
*COMMISSIONE edilizia potere politico e potere amministrativo
*Isola delle Femmine Tutela Pesaggistica decreto 151
*P.R.G. normativa Approvazione Adozione PRG
*P.r.g. tav 2,6 consistenza aree libere lottizzazioni
*Lottizzazione lo bianco
*Lottizzazioni Isola: Di Matteo, Lo Bianco, La Paloma, Piano volumetrico Scalici
*Commissari ad acta nei comuni per lottizzazioni
*P.r.g. Isola delle Femmine
*PRG Isola delle Femmine
*P.R.G. Isola delle Femmine
*Ordinanza 67/R.O. 4.12.05 di Sospensione dei lavori
*Sequestro beni mafiosi a Isola delle Femmine
*Maxisequestro tra cui appartamento a Isola delle Femmine (qualche mese addietro)
*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico
*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico
*Dirigenti Ufficio Urbanistica Regione Sicilia
*Abusivismo Edilizio Vincoli Cimiteriali
*Sanatoria Vincoli cimiteriali art 16 LR 26/86
*Isola Richiesta parere Regione fascia 150mIsola delle Femmine V.I.A. PORTO
*P.R.G. Tavole visive
*DPR 6/6/01 n. 380 Testo Unico materia edilizia
*L’urbanistica nella sua evoluzione (Cristiano Bevilacqua)
*Rapporto dal Territorio 2003
*Disegno di legge: “Norme per il governo del territorio”
*Il tavolo tecnico
*Disegno di Legge
*Circolare 2008 Pianificazione Urbanistica
*Stato della pianificazione comunale ordinaria
*I condoni edilizi a Palermo e in Sicilia
*La legge del cemento: polemiche dopo l’approvazione del Piano Casa Sardegna
*Piano Casa in Sicilia si ritorna al passato
*Piano Casa, In Sicilia per pochi ma non per tutti
*L’Aquila, ecco i nomi degli indagati per i crolli della Casa dello studente e del Convitto
*Floresta, l´unico comune senza una sola casa abusiva
*Villette abusive, tremila fabbricati a rischio confisca
*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico
* Commissariare Palermo per lo sconcio di Pizzo Sella”
*Intervista a Portobello sindaco di Isola delle Femmine
*La solitudine di un letto a tre piazze
*Il Ponte s’ha da fare… « NuovoSoldo.it
*Enrico Di Giacomo » Blog Archive » MAFIA E POLITICA IN SICILIA …
*MilanoBit » MILLS: PROCESSO BERLUSCONI RIPRENDE IL 27 NOVEMBRE …
*Filippo Di Maria curava la casa di Scopello del senatore Antonino …
*Area a rischio ambientale, le indagini dell’Oms
*Attentato incediario contro auto sindaco Borgetto LiberaMente
*Borgetto, incendiata l’auto del Sindaco Fascio e Martello
*Puc in Consiglio
*In risposta a Gibi: “quando ad aggirare un morto siamo noi”.
*Sciolto il consiglio comunale di Furnari
*Mafia a Isola
*HO PAURA ma…
*P.R.G., PORTO, Messa in sicurezza Porto, P.U.D.M., procedura V.I.A./V.A.S., Isola delle Femmine
*GURS Parte I n. 53 del 2003 porto isola decreto messa in Sicurezza
*Porto Isola manca VIA messa in cirurezza
*Filippo Di Maria curava la casa di Scopello del senatore Antonino Papania
Isola delle Femmine: “Sindaco Portobello, la bugia è una mezza … Il Vespro
FURNARI sette consiglieri si dimettono
Edilizia Popolare Carini
Sentenza Esproprio P.E.P. Carini
Manutenzione ordinaria di edilizia libera ex art. 6 d.p.r. 380/0
Non poteva non sapere
Nicola Caputo
Paese Notizie
Il mistero buffo – Situazione patrimoniale Consiglieri Comunali …
L’encomiabile attività di contrasto alla mafia
“Non c’è più rispetto per il consiglio comunale”
Primo Piano RAI
Sentenza VOTI SEGNATI PALazzotto
Solidarietà al Cittadino Giuseppe Ciampolillo
La bugia è una mezza verità
Bagarre al Consiglio Comunale Isola delle Femmine
Un Ente locale chiaccherato
“Sindaco” Portobello La bugia è una mezza verità
UNA BIOGRAFIA “NON AUTORIZZATA” RACCONTA MISTERI E SEGRETI DI …
La Bugia è una mezza verità (giro di vite)
Solidarietà a Ciampolillo (giro di vite)
Pino Ciampolillo: Gad Lerner
Mannino Angelo Bologna Stefano
Ispezione Antimafia al Comune di Carini
Operazione EOS
Pino Ciampolillo su Inchiesta su Sanità e Malattie oncologiche a Trapani : “Sindaco” Portobello La bugia è una ……
Quotidiano di Sicilia
Isola delle Femmine: “Sindaco Portobello, la bugia è una mezza … Il Vespro
Pino Ciampolillo su Beppe Alfano, giornalista di mafia, domani l’anniversario della morte:
LiberaMente
Isola Pulita scrive a Napolitano
Isola delle Femmine l’isola dei ricchi e dei poveri?
Non poteva non sapere
Nicola Caputo
Paese Notizie
Il mistero buffo – Situazione patrimoniale Consiglieri Comunali …
L’encomiabile attività di contrasto alla mafia
“Non c’è più rispetto per il consiglio comunale”
Marigliano, Pd: gli interessi personali dissolvono la maggioranza
La sinistra in mano alla ndragheta
Informazione Qualità Sfruttamento
FURNARI sette consiglieri si dimettono
Caro Signor Presidente del Consiglio Ragioniere Giucastro Signori Consiglieri e Signor Sindaco
Il mistero buffo – Situazione patrimoniale Consiglieri Comunali …
ROSARNO la-rivolta-degli-operai-africani-di-calabria-8-gennaio
Adolfo Parmalina, una persone perbene.
Isola delle femmine ponzio pilato al muro del pianto
Isola delle femmine consulenze elezioni ed eletti
IO NON voto
Di nome faccio PONZIO
Caro “Amico” Ti scrivo così mi rilasso un po’
Caro Sindaco Ti scrivo
Signor “Sindaco” può dirmi………
Isola Pulita
Rinascita Isolana Pubblici I redditi degli amministratori
48 ‘o muorto ca parla … nel cimitero di Isola delle Femmine
Obbligo per i Comuni Albo Pretorio telematico da Luglio 2010
* Il Sindaco Portobello mena per il naso i Cittadini di Isola delle Femmine
Pubblicato da Comitato Cittadino Isola Pulita a 16.09 Etichette: art 20 legge 4/2003, art 9 L.R. 10 15/9/05, Art.20 L.R. 4/2003, ARTICOLO 9 L.R. 37/85, Articolo20 legge 4/2003, Condono, L.R. 6/2009 ART 59, media, SPECULAZIONE EDILIZIA
Posted in
Uncategorized and tagged
AIELLO,
ALIOTTI,
Altadonna,
B.B.P.,
Billeci,
CUTINO,
dionisi,
elauto,
Fiorella Pierina,
IMPASTATO,
LUCIDO,
MAFIA,
PALazzotto,
Pomiero,
saracen,
VASSALLO,
VOTO DI SCAMBIO |