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LA COMUNITA’ EUROPEA ALLA ITALCEMENTI: PROCEDURA A.I.A.

E-6057/07IT Risposta data da Stavros Dimas a nome della Commissione (15.2.2008)

Dalle informazioni pervenute alla Commissione si può verosimilmente ritenere che l’impianto interessato, la cementeria situata nel comune di Isola delle Femmine a Palermo, ricada nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC).

Quest’ultima infatti si applica agli impianti “destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”.

A norma della direttiva IPPC, gli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione devono disporre, ai fini dell’esercizio, di un’autorizzazione che indichi anche i valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT), al fine di prevenire e, se ciò non fosse possibile, ridurre in generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. L’aspetto della prevenzione o della riduzione delle emissioni in atmosfera, nelle acque o nel suolo va pertanto affrontato nell’ambito delle autorizzazioni ambientali rilasciate a norma della direttiva.

Gli impianti esistenti dovevano conformarsi integralmente alle disposizioni della direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007.

Gli impianti di produzione del cemento rientrano anche nell’allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (conosciuta anche come direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale o VIA).

A norma di questo testo gli Stati membri devono determinare (nell’ambito di una procedura detta di “selezione” o “screening”), sulla base dei criteri indicati nell’allegato III della direttiva stessa, se il progetto in questione può avere effetti significativi sull’ambiente. In caso affermativo, è necessario procedere a una valutazione d’impatto.

Infine, per quanto riguarda la possibile violazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), l’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.
Al paragrafo 3 dello stesso articolo, inoltre, la direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane per ottenere ulteriori informazioni sulle modalità di applicazione delle direttive summenzionate all’impianto citato dall’onorevole parlamentare

Interrogazioni parlamentari 6 dicembre 2007 E-6057/07

INTERROGAZIONE SCRITTA di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

Oggetto: Cementeria di Isola delle Femmine, Palermo

Risposta(e)

Nel territorio della provincia di Palermo sono presenti impianti della Italcementi SpA, con uno stabilimento nel comune di Isola delle Femmine dall’attività estrattiva ora concentrata nella sola area di Raffo Rosso, sito di importanza comunitaria (codice SIC ITA020023). La cementeria di Isola delle Femmine (NACE Code 26.51) opera inoltre in un’area limitrofa ad altri siti di importanza comunitaria, tra i quali M. Cuccio e Vallone Sagana (SIC ITA020047), Fondali di Isola delle Femmine — Capo Gallo, (SIC ITA020005) Isola delle Femmine, R.N.O. Isola delle Femmine.
In tale area gli impianti della cementeria di Isola delle Femmine, secondo il registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), emettono monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), particolato — polveri sottili (PMx). Pur consapevole del fatto che, in linea di principio, ciò non rappresenta necessariamente una violazione della direttiva 92/43/CEE(1), è opportuno e doveroso segnalare alla Commissione che in data 5 ottobre 2007, in risposta all’interrogazione parlamentare 4-03245 presentata dall’on. Fundarò, il Ministro dell’Ambiente precisava che Italcementi SpA non è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla normativa vigente, in quanto parte delle attività risulta difforme rispetto a quanto prescritto nei relativi atti autorizzativi, in particolare con riferimento all’utilizzo del «petcoke» come combustibile (Italcementi ha il permesso di tenerlo in deposito, non di utilizzarlo come combustibile).
Non ritiene quindi opportuno la Commissione, alla luce di quanto dichiarato dal Ministro dell’Ambiente, verificare quanto prima con le autorità italiane se sia stata davvero rispettata anche la direttiva 92/43/CEE in riferimento alla vicinanza dei siti SIC sopra riportati (tra i quali quello che ospita le attività estrattive) all’epoca del rilascio delle autorizzazioni ad Italcementi SpA, con particolare riferimento alla presenza o assenza di valutazioni d’incidenza nell’iter amministrativo allora seguito?
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-6057+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

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