ITALCEMENTI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SINDACO REGIONE CITTADINI
I poteri del sindaco nell’autorizzazione integrata ambientale
L’ordinamento del D. Lgs. 59/2005 conferisce al Sindaco un rilevante ruolo operativo nel procedimento che porta all’AIA, alle verifiche e controlli successivi e, addirittura, gli affida la potestà di chiedere ed ottenere la revisione dell’AIA, se già concessa. Egli così diventa il vero Tutore del territorio, a cui è indispensabile la sintonia con il Presidente della Regione e con le altre Istituzioni.
Sulla concessione dell’AIA, il Sindaco ha quindi un potere immenso: come suoi amministrati abbiamo il diritto di chiedergli di esercitarlo e di non farsi sviare dalla questione più importante per il futuro del paese. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha valore vincolante e prescrive limiti, condizioni, controlli, strumenti di misura e analisi dei campioni. Essa stabilisce che i costi di controllo devono essere a carico dell’azienda e, in caso di inadempienze, prevede conseguenze amministrative e penali. E’ in questa procedura che il Comune deve intervenire per fissare limiti e relativi strumenti di verifica. Le strette di mano con i dirigenti dell’Azienda non hanno alcun valore normativo, i limiti e le prescrizioni dell’AIA sì e vanno definiti con il Ministero.
Il Governo, con il D. Lgs del 30 ottobre 2007, che certamente sarà all’attenzione delle Istituzioni europee, all’ultimo minuto ha prorogato al 31 marzo 2008 la data entro la quale anche la Italcementi di isola delle Femmine dovrà essere in possesso dell’AIA. Il Sindaco è nelle condizioni di avanzare al Ministro dell’ambiente la richiesta, già avanzata ufficialmente dalle Associazioni Ambientaliste, di applicare per la Italcementi il comma 20 dell’art. 5 del D. Lgs 59/2005 che sembra tagliato su misura per Isola delle Femmine e che qui riportiamo.
“In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, di intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi, l’autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni.”
La tragedia della Tyssen Krupp di Torino non ci sarebbe stata con la procedura AIA e se ci fosse stata adesso sul banco degli imputatati ci sarebbe anche chi ha concesso autorizzazioni troppo “leggere”.Con l’AIA i cittadini possono richiedere, facendone richiesta scritta, l’adozione della migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. E le autorizzazioni diventerebbero una cosa molto seria.L’autorizzazione integrata ambientale è, secondo la definizione di cui all’articolo 2 lettera l) del Dlgs 18 febbraio 2005 n. 59 (recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”) “il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto”; detto provvedimento si inquadra tra le “misure intese ad evitare, oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni (delle attività industriali inquinanti normativamente individuate) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso” (cfr. articolo1 comma 1 del citato Dlgs n. 59/2005)
La procedura autorizzativi IPPC – PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO (IPPC) è stata adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 24 settembre 1996 con la direttiva 96/61/CE con la finalità di:
• passare da un sistema autorizzativo in campo ambientale suddiviso per matrici (acqua, aria, terreno) ad una visione integrata e sistemica dell’inquinamento.
• privilegiare la prevenzione e la minimizzazione dell’inquinamento alla fonte, al fine di garantire una gestione accorta e più sostenibile delle risorse naturali;
• basare i Livelli di Emissione aziendali sulle potenzialità offerte dalle migliori tecniche ambientali disponibili (Best Available Techniques – BAT), in modo da incentivare l’innovazione e l’aggiornamento verso l’adozione di tecnologie verdi;
• garantire al pubblico il diritto di informazione sul funzionamento degli impianti e dei possibili effetti sull’ambiente e di trasmettere osservazioni;
• omogeneizzare le autorizzazioni ambientali degli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento, al fine di evitare operazioni di dumping ambientale all’interno dell’Europa in vista del suo allargamento ad Est.
Il rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale (autorizzazione che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo) è infatti fondato sul rispetto delle migliori tecniche utilizzabili (“Mtd”, migliori tecniche disponibili o “Bat”, ” Best available techniques”) per mantenere al minimo l’impatto sull’ecosistema.
L’applicazione delle migliori tecnologie, così come previsto per legge, va fatto a monte, cioè è necessario che tale scelta sia fatta a monte nella progettazione del sistema integrato. Non si tratta di una scelta a priori di carattere ideologico, ma di una scelta che deriva da una valutazione e da una comparazione di dati sperimentali oggettivi di bilancio energetico, quantità di emissioni (gas serra ed inquinanti in senso stretto, ecc.), compatibilità con il territorio e gli abitanti locali e limitrofi, costi impiantistici e di esercizio, convenienza o meno dell’investimento in presenza o mancanza delle sovvenzioni pubbliche, vantaggi occupazionali, ecc.; e, a valle di tutto questo, da un’analisi, anch’essa oggettiva, dei rischi per la salute umana ad opera dei composti e degli elementi a lunga persistenza ambientale e che possono entrare nella catena alimentare.
Così a monte e a priori è stato deciso di rinunciare a possibili impianti alternativi che avrebbero potuto comportare un minore impatto ambientale, rinunciando “per ordinanza” a una visione integrata che avrebbe comportato meno inquinamento possibile come intende la PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO (IPPC) della comunità europea.
In tal senso le migliori tecnologie possibili esaminati nella procedura dell’autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla ditta Italcementi S.p.a. saranno le BAT del migliore impianto che per la sua natura non è la migliore tecnologia possibile per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, essendo esso stesso un impianto insalubre di prima classe (Art.216 T.U. Leggi Sanitarie/ G.U. n 220 del 20/09/1994 s.o.n.129).
Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale (Art. 3) stabilisce che:
”1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; “
A tal fine chiediamo pertanto alle autorità competenti, in autotutela e per evitare ulteriore danno all’erario, di non accogliere la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
Caricato da isolapulita
AMIANTO A ISOLA DELLE FEMMINE

http://comitatoisolapulita.blog.kataweb.it/comitatoisolapulita/2008/03/28/italcementi-autorizzazione-integrata-ambientale-sindaco-regione-cittadini/
ITALCEMENTI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SINDACO REGIONE CITTADINI
I poteri del sindaco nell’autorizzazione integrata ambientale
L’ordinamento del D. Lgs. 59/2005 conferisce al Sindaco un rilevante ruolo operativo nel procedimento che porta all’AIA, alle verifiche e controlli successivi e, addirittura, gli affida la potestà di chiedere ed ottenere la revisione dell’AIA, se già concessa. Egli così diventa il vero Tutore del territorio, a cui è indispensabile la sintonia con il Presidente della Regione e con le altre Istituzioni.
Sulla concessione dell’AIA, il Sindaco ha quindi un potere immenso: come suoi amministrati abbiamo il diritto di chiedergli di esercitarlo e di non farsi sviare dalla questione più importante per il futuro del paese. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha valore vincolante e prescrive limiti, condizioni, controlli, strumenti di misura e analisi dei campioni. Essa stabilisce che i costi di controllo devono essere a carico dell’azienda e, in caso di inadempienze, prevede conseguenze amministrative e penali. E’ in questa procedura che il Comune deve intervenire per fissare limiti e relativi strumenti di verifica. Le strette di mano con i dirigenti dell’Azienda non hanno alcun valore normativo, i limiti e le prescrizioni dell’AIA sì e vanno definiti con il Ministero.
Il Governo, con il D. Lgs del 30 ottobre 2007, che certamente sarà all’attenzione delle Istituzioni europee, all’ultimo minuto ha prorogato al 31 marzo 2008 la data entro la quale anche la Italcementi di isola delle Femmine dovrà essere in possesso dell’AIA. Il Sindaco è nelle condizioni di avanzare al Ministro dell’ambiente la richiesta, già avanzata ufficialmente dalle Associazioni Ambientaliste, di applicare per la Italcementi il comma 20 dell’art. 5 del D. Lgs 59/2005 che sembra tagliato su misura per Isola delle Femmine e che qui riportiamo.
“In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, di intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi, l’autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni.”
La tragedia della Tyssen Krupp di Torino non ci sarebbe stata con la procedura AIA e se ci fosse stata adesso sul banco degli imputatati ci sarebbe anche chi ha concesso autorizzazioni troppo “leggere”.
Con l’AIA i cittadini possono richiedere, facendone richiesta scritta, l’adozione della migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni inquinanti. E le autorizzazioni diventerebbero una cosa molto seria.
L’autorizzazione integrata ambientale è, secondo la definizione di cui all’articolo 2 lettera l) del Dlgs 18 febbraio 2005 n. 59 (recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”) “il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto”; detto provvedimento si inquadra tra le “misure intese ad evitare, oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni (delle attività industriali inquinanti normativamente individuate) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso” (cfr. articolo1 comma 1 del citato Dlgs n. 59/2005)
La procedura autorizzativi IPPC – PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO (IPPC) è stata adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 24 settembre 1996 con la direttiva 96/61/CE con la finalità di:
• passare da un sistema autorizzativo in campo ambientale suddiviso per matrici (acqua, aria, terreno) ad una visione integrata e sistemica dell’inquinamento.
• privilegiare la prevenzione e la minimizzazione dell’inquinamento alla fonte, al fine di garantire una gestione accorta e più sostenibile delle risorse naturali;
• basare i Livelli di Emissione aziendali sulle potenzialità offerte dalle migliori tecniche ambientali disponibili (Best Available Techniques – BAT), in modo da incentivare l’innovazione e l’aggiornamento verso l’adozione di tecnologie verdi;
• garantire al pubblico il diritto di informazione sul funzionamento degli impianti e dei possibili effetti sull’ambiente e di trasmettere osservazioni;
• omogeneizzare le autorizzazioni ambientali degli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento, al fine di evitare operazioni di dumping ambientale all’interno dell’Europa in vista del suo allargamento ad Est.
Il rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale (autorizzazione che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo) è infatti fondato sul rispetto delle migliori tecniche utilizzabili (“Mtd”, migliori tecniche disponibili o “Bat”, ” Best available techniques”) per mantenere al minimo l’impatto sull’ecosistema.
L’applicazione delle migliori tecnologie, così come previsto per legge, va fatto a monte, cioè è necessario che tale scelta sia fatta a monte nella progettazione del sistema integrato. Non si tratta di una scelta a priori di carattere ideologico, ma di una scelta che deriva da una valutazione e da una comparazione di dati sperimentali oggettivi di bilancio energetico, quantità di emissioni (gas serra ed inquinanti in senso stretto, ecc.), compatibilità con il territorio e gli abitanti locali e limitrofi, costi impiantistici e di esercizio, convenienza o meno dell’investimento in presenza o mancanza delle sovvenzioni pubbliche, vantaggi occupazionali, ecc.; e, a valle di tutto questo, da un’analisi, anch’essa oggettiva, dei rischi per la salute umana ad opera dei composti e degli elementi a lunga persistenza ambientale e che possono entrare nella catena alimentare.
Così a monte e a priori è stato deciso di rinunciare a possibili impianti alternativi che avrebbero potuto comportare un minore impatto ambientale, rinunciando “per ordinanza” a una visione integrata che avrebbe comportato meno inquinamento possibile come intende la PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL’INQUINAMENTO (IPPC) della comunità europea.
In tal senso le migliori tecnologie possibili esaminati nella procedura dell’autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla ditta Italcementi S.p.a. saranno le BAT del migliore impianto che per la sua natura non è la migliore tecnologia possibile per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, essendo esso stesso un impianto insalubre di prima classe (Art.216 T.U. Leggi Sanitarie/ G.U. n 220 del 20/09/1994 s.o.n.129).
Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale (Art. 3) stabilisce che:
”1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; “
A tal fine chiediamo pertanto alle autorità competenti, in autotutela e per evitare ulteriore danno all’erario, di non accogliere la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
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